Decreto sostegni Bis

Fondo di Garanzia Statale sui mutui prima casa

Casamiabmyoung
Novità |  Privati |  Soci |  Territorio |  Giovani | 

Il recente Decreto Legge n. 73/2021 (cd Sostegni bis) ha introdotto alcuni interventi per sostenere l'acquisto della prima casa, in particolare a favore dei giovani.
Fondo di garanzia statale mutui Prima Casa
IL Fondo è stato rifinanziato dal decreto in oggetto.
La garanzia concedibile dal fondo è elevata all'80% della quota capitale per tutti coloro che rientrano nelle categorie prioritarie elencate di seguito – con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui – e che ottengono un mutuo superiore all'80% rispetto al prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori.

  • Elenco delle categorie prioritarie:
    Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia compiuto trentasei anni.
  • Famiglia monogenitoriale con figli minori, il mutuo è richiesto da:
    1. Persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
    2. Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore
  • Giovani che non abbiano compiuto trentasei anni.
  • Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.

Per coloro che, pur rispettando i requisiti di accesso al Fondo, hanno un ISEE superiore a 40 mila euro annui, la garanzia resta al 50% della quota capitale.
Si fa presente, infine, che le domande con la garanzia maggiorata potranno essere presentate dal 25 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.

 

Ulteriori agevolazioni previste dal DL Sostegni bis per acquisto prima casa da parte di giovani under 36

Il Decreto Sostegnibis
ha introdotto alcune novità fiscali in relazione all'acquisto della "prima casa"
Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui.

l Per tali atti, relativi a cessioni soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta in relazione all'acquisto.

Il credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti del credito d'imposta di cui sopra, e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25%.

Le disposizioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 30.06.2022.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni citate o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dall'art. 1, nota II bis della tariffa, parte I allegata al Dpr 131/1986.

 

informazioni sul fondo di garanzia per la prima casa consultare il sito:

https://www.consap.it/famiglia-e-giovani/fondo-di-garanzia-mutui-prima-casa/

 

Compila il form sottoriportato per avere maggiori informazioni.