Sostenibilità servizi finanziari
Informativa sulla sostenibilità dei Servizi Finanziari
1. Premessa
La Commissione Europea ha pubblicato nel marzo del 2018 il Piano d'Azione per la finanza sostenibile, in attuazione dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in cui delinea la strategia e le misure da adottare per la realizzazione di un sistema finanziario in grado di promuovere uno sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Nello specifico, il Piano d’azione individua i tre seguenti obiettivi:
- riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di realizzare una crescita sostenibile e inclusiva;
- gestire i rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse, il degrado ambientale e le questioni sociali nonché
- promuovere la trasparenza e la visione a lungo termine nelle attività economico-finanziarie.
Nell’ambito di tale Piano rientra l’emanazione del Regolamento (UE) 2019/2088, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. «SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation») e il relativo Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.
Uno degli obiettivi di tale Regolamento è fornire agli investitori finali informazioni in merito all’integrazione dei rischi di sostenibilità e degli impatti negativi sui fattori di sostenibilità nei processi decisionali dei partecipanti ai mercati finanziari (soggetti che rendono disponibili prodotti finanziari quale il servizio di gestioni di portafogli) e dei consulenti finanziari (soggetti che prestano i servizi di consulenza in materia di investimenti o di assicurazioni).
Le disposizioni introdotte dall’SFDR trovano applicazione:
- alle Banche affiliate e a Cassa Centrale, in qualità di consulenti finanziari, in quanto enti creditizi che prestano la consulenza in materia di investimenti o assicurativa sui seguenti prodotti finanziari e servizi di investimento:
- un prodotto di investimento assicurativo (IBIPs);
- le quote di OICVM (Fondi comuni di investimento e SICAV);
- un prodotto pensionistico;
- servizio di gestione di portafogli.
- a Cassa Centrale, per quanto attiene alle regole applicabili ai partecipanti ai mercati finanziari, in quanto ente creditizio che fornisce il servizio di gestione di portafogli.
In conformità con quanto previsto dal Regolamento SFDR, Cassa Centrale e le Banche affiliate rendono disponibili nella presente sezione dei rispettivi siti web le informazioni riguardanti:
- l’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento ovvero nell’ambito delle consulenze in materia di investimenti o assicurative (art. 3 SFDR);
- un’informativa in merito alle politiche di due diligence per quanto riguarda gli effetti negativi nelle decisioni di investimento ovvero delle consulenze sui fattori di sostenibilità (art. 4 SFDR);
- la coerenza delle politiche di remunerazione con l’integrazione dei rischi di sostenibilità (art. 5 SFDR).
Al fine di agevolare la comprensione delle informazioni riportate nei paragrafi successivi si forniscono di seguito le seguenti definizioni ai sensi dell’SFDR:
- rischi di sostenibilità: gli eventi o le condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance il cui verificarsi potrebbe causare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore di un investimento (es. il rischio climatico legato agli eventi climatici estremi che possono avere un impatto negativo su prodotti, servizi e sulle catene di approvvigionamento di un’impresa);
- fattori di sostenibilità: le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- principali impatti negativi: gli impatti delle decisioni di investimento e delle consulenze in materia di investimenti che determinano effetti negativi sui fattori di sostenibilità (Principal Adverse Impact – “PAI”).
2. Integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti (art. 3 SFDR)
Cassa Centrale, nell’ambito dei processi decisionali relativi agli investimenti, ha definito una specifica strategia volta a integrare e monitorare i rischi di sostenibilità, ove rilevanti, e i loro probabili impatti sul rendimento dei prodotti finanziari.
In particolare, l’integrazione dei rischi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (Environmental, Social, Governance, da cui l’acronimo inglese “ESG”) nelle decisioni di investimento riferite alle linee di gestione patrimoniali di Cassa Centrale offerte dalle Banche affiliate alla clientela si basa su una strategia di investimento che prevede l’applicazione di una combinazione di presidi ESG (i.e. screening negativi e positivi) distinti come segue:
- screening negativo assoluto, volto, attraverso specifiche logiche valutative, ad escludere determinati strumenti finanziari ed emittenti dal patrimonio dei clienti conferito in gestione;
- screening negativo condizionato, volto ad attivare un iter decisionale rafforzato per valutare l’opportunità di effettuare investimenti in emittenti e strumenti finanziari che presentano limitate caratteristiche ambientali e/o sociali;
- screening positivo, volto a indirizzare, attraverso specifiche logiche di analisi, gli investimenti dei patrimoni dei clienti verso emittenti e strumenti finanziari che presentano caratteristiche od obiettivi ambientali e/o sociali.
A supporto dell’effettiva implementazione dei suddetti presidi, Cassa Centrale utilizza diverse fonti informative ESG, tra cui:
- uno ESGC Score utilizzato per valutare il livello di sostenibilità complessivo degli emittenti societari, derivato dalla combinazione tra ESG Score (performance su dieci categorie ESG) e ESG Controversies Score (presenza di controversie rilevanti), secondo una logica conservativa che penalizza i profili con eventi negativi recenti;
- liste finalizzate all’esclusione di emittenti societari coinvolti nella produzione di armi non convenzionali vietate da Convenzioni internazionali;
- uno Score per monitorare il profilo di sostenibilità dei fondi, in particolare individuando la quota di asset sottostanti con ESG Risk Rating classificato come “severo”;
- un Sustainable Development Goals Country Scores per valutare l’allineamento dei Paesi agli SDGs.
In particolare, a tutte le linee di gestione sono applicati i seguenti presidi ESG:
- Screening negativo per emittenti societari: esclusione dal potenziale universo investibile emittenti societari operanti nei settori della produzione di armi non convenzionali;
- Screening negativo condizionato per emittenti governativi: nel caso di investimenti in strumenti finanziari di emittenti governativi non appartenenti all’OCSE è prevista un’analisi dedicata volta a valutare il rispetto e l’allineamento di uno specifico Paese ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS o Sustainable Development Goals SDGs) definiti dalle Nazioni Unite;
- Screening negativo condizionato per OICR (fondi comuni di investimento e SICAV): nel caso di OICR che risultano avere un rischio severo, secondo l’uso del rating ESG, l’investimento nel prodotto è subordinato alla valutazione specifica dell’opportunità dell’investimento stesso;
- Screening negativo riservato a strumenti finanziari speculativi su materie prime alimentari: esclusione dal potenziale universo investibile strumenti finanziari (ETC, futures, etc.) aventi come sottostante prodotti agricoli (a titoli esemplificativo caffè, cacao, zucchero, mais, soia, riso, cereali), allo scopo di non incoraggiare la speculazione su materie prime alimentari;
In aggiunta, per le linee di gestione patrimoniale classificate ai sensi del Regolamento SFDR,sono previsti i seguenti presidi ESG addizionali:
- Screening positivo per emittenti societari: selezione di emittenti societari che presentano un soddisfacente livello di sostenibilità sulla base del rating ESG. A tal fine, sono selezionati solo gli emittenti societari che presentano un rating adeguato;
- Screening negativo per emittenti governativi: esclusione dal potenziale universo investibile di tutti gli strumenti finanziari di emittenti governativi non appartenenti all’OCSE;
- Screening positivo per OICR: inclusione nell’universo investibile gli OICR che presentano tutt’al più una quota residuale delle masse totali sottostanti investita in strumenti finanziari con rating ESG classificato come severo;
- Screening positivo Green bond, Social bond e Sustainability bond: inclusione nell’universo investibile di tutte le obbligazioni classificate come Green bond, Social bond o come Sustainability bond, indipendentemente dagli screening adottati per l’emittente;
- Screening positivo organizzazioni sovranazionali: inclusione nell’universo investibile di tutti gli strumenti finanziari emessi da organizzazioni sovranazionali;
Per conoscere quali sono le linee di gestione di portafogli classificate ai sensi del Regolamento SFDR e per maggiori informazioni sull’integrazione dei presidi di sostenibilità nei processi di investimento relativi alle linee di gestione (art. 10 SFDR) cliccare qui.
La Capogruppo e le Banche affiliate, nell’ambito dell’attività di consulenza in materia di investimenti e di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, uniscono gli obiettivi economici e di redditività con quelli di natura ESG nel proprio processo di selezione dei prodotti.
In particolare, è previsto l’esame dell’informativa resa dai produttori in merito agli eventuali elementi rilevanti per le preferenze di sostenibilità (i.e. presenza di investimenti allineati alla Tassonomia, investimenti sostenibili o considerazione dei PAI), nonché ai rischi di sostenibilità e al loro impatto sul rendimento dei prodotti finanziari. Tali informazioni, se disponibili, sono presentate alla clientela mediante la consegna della documentazione (ivi inclusa quella messa a disposizione dai produttori) prevista nell’ambito del processo distributivo.
Inoltre, per quanto riguarda i singoli strumenti finanziari, sono stati definiti appositi presidi di screening negativo volti a individuare ed escludere dall’universo investibile del cliente gli emittenti coinvolti in controversie in ambito ESG e/o attivi in settori connotati dalla forte esposizione ai rischi di sostenibilità, quali: armi controverse; armi nucleari; produzione di armi leggere; appalti militari.
L’approccio, così definito, consente alla Capogruppo e alle Banche affiliate di raccomandare strumenti o prodotti finanziari considerando non solo i criteri tradizionali di rischio/rendimento, ma anche i principali rischi di sostenibilità. Tali presidi hanno l’effetto di ridurre la potenziale esposizione verso i rischi di sostenibilità dei portafogli di investimento dei clienti.
Le analisi descritte prendono in considerazione anche le valutazioni effettuate da primari info-provider specializzati, che hanno sviluppato metodologie proprietarie per l’esame dei principali emittenti del mercato.
3. Dichiarazione sugli impatti negativi sulla sostenibilità in qualità di Partecipante ai Mercati Finanziari (art. 4, cc. 2 e 3, SFDR)
Cassa Centrale, considerate le proprie dimensioni, la natura e l’ampiezza dell’attività svolta nonché la tipologia di prodotti finanziari resi disponibili, considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nelle decisioni di investimento nell’ambito del servizio di gestione di portafogli.
Di seguito si riporta la “Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità” ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2022/1288.
DICHIARAZIONE SUI PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITA’
STATEMENT ON PRINCIPAL ADVERSE IMPACTS OF INVESTMENT DECISIONS ON SUSTAINABILITY FACTORS
4. Dichiarazione sui principali effetti negativi delle consulenze in materia di investimenti e assicurazioni sui fattori di sostenibilità (art. 4, c. 5, SFDR)
Cassa Centrale e le Banche affiliate comprendono la rilevanza che le scelte di investimento dei clienti possono avere sui fattori di sostenibilità e perciò, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, prendono in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento su tali fattori (c.d. “Principal Adverse Impact – PAI”). Al fine di garantire una maggiore granularità delle informazioni, Cassa Centrale e le Banche affiliate rilevano gli specifici indicatori PAI considerati dai prodotti o valorizzati per gli emittenti e li riconducono a determinate macrocategorie corrispondenti alle opzioni di risposta selezionabili dai clienti in sede di profilatura, relativamente alla preferenza di sostenibilità sui PAI, e applicate nella valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni di investimento. Tali categorie sono:
- PAI – emissioni di gas serra e altri inquinanti;
- PAI – biodiversità;
- PAI – utilizzo dell’acqua e gestione dei rifiuti;
- PAI – rifiuti pericolosi;
- PAI – fattori sociali.
In particolare, per quanto riguarda i prodotti, gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono valutati mediante l’analisi delle informazioni trasmesse dagli emittenti – che si qualificano come partecipanti ai mercati finanziari ex art. 2 n. 1) SFDR – dei prodotti finanziari rilevanti ai sensi di SFDR(1).Per ciascun prodotto considerato nel perimetro dell’offerta, Cassa Centrale e le Banche affiliate analizzano la documentazione resa disponibile dal produttore (quale, ad esempio, l’European ESG Template – EET).
Per quanto riguarda l’attività di consulenza per i singoli strumenti finanziati (c.d. “single name”), Cassa Centrale e le Banche affiliate prendono in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità tramite l’elaborazione delle informazioni relative ai singoli emittenti (es. emissioni CO2, divario retributivo di genere, …) al fine di misurare i valori degli indicatori PAI degli stessi e la valorizzazione rispetto alle tematiche sopra citate.
(1) Ai sensi dell’art. 2 n. 11 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) i prodotti finanziari rilevanti per i consulenti finanziari sono: fondi di investimento alternativo (FIA); prodotti di investimento assicurativo; OICVM (es. fondi comuni di investimento e SICAV aperti armonizzati UE); il servizio di gestione di portafogli.
5. Politica di remunerazione (art. 5 SFDR)
Il Gruppo adotta e aggiorna periodicamente un Piano di Sostenibilità pluriennale, identificando, tra l’altro, specifici indicatori di performance e monitoraggio.
Le Politiche di remunerazione e incentivazione adottate da Cassa Centrale e dalle Banche affiliate riflettono l'impegno al raggiungimento di una performance sostenibile tramite l’inclusione di indicatori ESG, anche collegati ai rischi climatici ed ambientali legati all’attività d’impresa, nel sistema formalizzato di incentivazione «MBO» per il Personale più rilevante a livello consolidato.
Tali Politiche risultano coerenti con l’integrazione dei rischi di sostenibilità in considerazione dell’attuazione, nei processi aziendali, dei principi e dei valori del Gruppo e delle sue finalità mutualistiche (es. centralità della persona rispetto alla sua scelta di investimento, promozione dello sviluppo economico/sociale/culturale delle comunità locali). In particolare, tra i principi impiegati per la definizione della remunerazione variabile di tutto il personale sono considerati:
- l’impegno nell’allineamento della performance agli obiettivi e valori aziendali e alle strategie di lungo periodo;
- l’adeguato bilanciamento tra obiettivi economici e non economici (sia qualitativi che quantitativi), in funzione del ruolo, considerando anche l’aderenza al Codice Etico che ha portato alla definizione di politiche che promuovono la sostenibilità, alcune delle quali sono considerate anche nella selezione degli investimenti (es. politica sugli armamenti, politica anticorruzione, …).
Data aggiornamenti: Informativa aggiornata in data 23/06/2025
Contenuto aggiornamenti: A seguito degli aggiornamenti apportati il documento fornisce un maggior dettaglio sulle metodologie considerate ai fini dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti (art. 3 SFDR) e della considerazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI) nelle consulenze in materia di investimenti e assicurazioni (art. 4, c. 5, SFDR).