Finanziamenti
Detrazione fiscale fino al 110% della spesa: approfitta del Superbonus 110%

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La soluzione Superbonus 110% per i lavori di riqualificazione della tua casa
Con il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) lo Stato ti riconosce un Superbonus sui lavori di riqualificazione che migliorano l’efficienza energetica della tua casa e la rendono più resistente ai terremoti.
- vale per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021
- riguarda specifici interventi di miglioramento dell’edificio, ed entro certi limiti di spesa
- si aggiunge alle detrazioni già in vigore con i bonus precedenti: Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazione
Che tu sia privato o impresa che opera nel settore edile, puoi richiederci i materiali del webinar sul Superbonus tenutosi il 10 settembre 2020, al fine di approfondire interventi, vantaggi fiscali e modalità di cessione del credito.
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3 modi per richiedere il rimborso delle spese
Da un punto di vista tecnico, il bonus fiscale è una detrazione fiscale che si può trasformare in credito d'imposta di cui sei titolare nei confronti dello Stato.
Con questo Superbonus maturi un credito del 110% sul valore delle spese dei lavori di riqualificazione, che puoi recuperare in 3 modi.
1^ opzione: DETRAZIONI FISCALI
Richiedi il rimborso con la dichiarazione dei redditi.
In 5 anni recuperi il 110% delle spese che hai sostenuto.
2^ opzione: CESSIONE DEL CREDITO
Puoi cedere il tuo credito d’imposta alla banca.
Significa che cedi alla banca il tuo diritto alle detrazioni fiscali, cioè i “soldi virtuali” che hai maturato per gli interventi di riqualificazione.
In cambio, la banca ti liquida la somma pattuita, al netto dei costi, in un’unica soluzione.
3^ opzione: SCONTO IN FATTURA
Chiedi all’impresa lo sconto immediato in fattura.
Puoi chiedere all’impresa che ha fatto i lavori di applicarti uno sconto in fattura fino all’importo massimo del corrispettivo dovuto: l’impresa si fa quindi carico di tutte le spese e diventa creditrice verso lo Stato, mentre tu non devi pagare nulla.
A sua volta, l’impresa può cedere questo credito alla propria banca, e ottenere liquidità in un’unica soluzione.
La cessione del credito non è ancora attiva: sarà disponibile a breve, secondo i requisiti previsti dal Decreto Rilancio e dai provvedimenti attuativi.
La cessione del credito e lo sconto in fattura valgono anche per Ecobonus e Sisma Bonus fino al 110%, Bonus Facciate e Bonus Ristrutturazione.
Il Superbonus 110% vale su questi interventi, definiti “trainanti”
I primi due interventi riguardano la riqualificazione energetica (Ecobonus), mentre l'ultimo riguarda la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).
Isolamento termico
L’intervento deve riguardare almeno il 25% della superficie che disperde il calore.
Sostituzione degli impianti di riscaldamento
Puoi sostituire gli impianti esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda.
Lavori antisismici
Il Superbonus vale solo se la casa è situata nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Gli interventi che abbiamo appena visto sono definiti “trainanti” perché ti permettono di trascinare all’interno della detrazione del 110% anche altri interventi complementari. Gli interventi complementari contribuiscono anch’essi ad abbassare i consumi energetici dell’edificio, ma in assenza di un intervento trainante godono di detrazioni minori, come previsto nel decreto legge n. 63 del 2013:
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di pannelli solari
- installazione di colonne per ricaricare i veicoli elettrici
- cambio dei serramenti con manufatti di qualità energetica superiore
Le spese per i tuoi lavori devono essere congrue, in base alle soglie massime previste dalla normativa: se gli interventi costano di più, la parte in eccesso non rientra nell’agevolazione fiscale.
Prima di iniziare i lavori, quindi, verifica che gli interventi trainanti, uniti a quelli complementari, ti permettano di innalzare l’edificio di almeno due classi energetiche.
- persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni)
- condomìni
- istituti autonomi case popolari (IACP)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- associazioni e società sportive dilettantistiche
Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A/1 (abitazioni di tipo signorile)
- A/8 (abitazioni in ville)
- A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici)
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Webinar - Ecobonus e Superbonus 2020 - richiesta materiale webinar 10 settembre 2020